Statuto Nobile Contrada San Giovanni

Statuto di Contrada Nobile Contrada San Giovanni (armonizzazione statutaria del 05.12.2016 in vigore ANNO 2017)

ART. 1: DEFINIZIONE, SEDE E SCOPI

E’ costituita in Sant’Elpidio a Mare, perpetuazione di antiche tradizioni, fra quanti intendono aiutare volontariamente e gratuitamente a livello locale, provinciale, regionale o nazionale persone o popolazioni bisognose, una “Associazione di volontariato” costituita ai sensi della Legge n. 266/1991 e smi, godendo di struttura democratica con i benefici di cui all’art. 8 della citata legge, denominata “CONTRADA SAN GIOVANNI”, compresi i suoi predicati acquisiti e futuri. Il suo stemma è un’aquila di colore nero in campo rosso. Essa ha sede in Sant’Elpidio a Mare al Piazzale Marconi n. 16 . La Contrada San Giovanni è una libera associazione di persone senza distinzione di sesso, ceto o razza. Coincide giuridicamente con la Contrada San Giovanni facente parte della Contesa del Secchio. Suoi scopi sono la partecipazione attiva alle rievocazioni storiche della “Contesa del Secchio”, “Città Medioevo” e le iniziative deliberate dagli organi di cui all’art. 9, nonché l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini ed a promuovere l’immagine della città di Sant’Elpidio a Mare, della cultura e dell’arte. L’associazione “CONTRADA SAN GIOVANNI” si propone altresì di svolgere attività di promozione sociale. La Contrada non ha finalità politiche o lucrative. L’associazione si propone inoltre di svolgere qualsiasi attività di ordine ricreativo culturale per migliorare la qualità della vita nella contrada stessa ove ha sede. Pertanto potrà all’uopo organizzare feste, convegni, mostre di arti varie ed organizzare per gli associati ed amici di quest’ultimi: cene, serate danzanti, galà o spettacoli vari, il tutto senza scopo di lucro. L’associazione potrà inoltre munirsi, se lo vorrà, di un foglio informativo o notiziario o bollettino della vita associativa. L’associazione inoltre, potrà curare corsi, scuole di vario genere ad esempio di ballo e di arti varie.
L’associazione di volontariato richiederà agli Enti competenti il riconoscimento quale “Ente Morale”. L’associazione è “Associazione di Volontariato” costituita ai sensi della Legge 266/1991 e smi e pertanto gli associati non riceveranno dall’associazione per l’opera svolta, alcun compenso; essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei proprio aderenti, le cariche sono gratuite e l’associazione si avvale di una struttura democratica. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 2 – ORGANI DI CONTRADA

Gli organi direttivi della Contrada sono:
Assemblea dei Soci Contradaioli – Presidente di Contrada – Consiglio Esecutivo di Contrada – Collegio Interno dei Revisori dei Conti – Priore di Contrada.
Anche ai sensi della normativa di cui alla legge 266/1991 e smi ogni membro degli organi dell’associazione non avrà diritto per l’attività svolta ad alcun compenso poiché trattasi di associazione di mero volontariato.

ART. 3 – ASSEMBLEA DEI SOCI CONTRADAIOLI

E’ il massimo organo della Contrada ed è composta dai soci contradaioli come individuati al successivo art. 4 . E’ regolarmente costituita con la presenza di almeno 50 soci contradaioli a cui si aggiungono, un rappresentante di diritto dell’Amministrazione Comunale ed un rappresentante di diritto dell’Ente Contesa. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo annuale dei soci contradaioli, il presidente convoca l’assemblea (nei termini e procedure previste da statuto) ulteriori due volte, in difetto del numero di n. 50 soci alla terza assemblea utile procede regolarmente.

Qualora il difetto del numero minimo si riferisca all’assemblea per l’elezione del Consiglio Esecutivo la procedura dovrà essere ultimata comunque entro e non oltre il 15 marzo dell’anno in corso.
L’assemblea si riunisce di norma ogni tre anni entro il 30 gennaio per l’elezione diretta dei componenti del Consiglio Esecutivo di Contrada e del Collegio Interno dei Revisori dei Conti, ed ogni anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

In caso eccezionale è convocata dal Presidente mediante richiesta di almeno 2/3 dei soci contradaioli, o dal Priore di Contrada o da tutti i membri del Consiglio Esecutivo (Presidente escluso).
L’Assemblea dei soci contradaioli è convocata mediante avviso pubblico da affiggere nelle bacheche di contrada e facoltativamente con l’utilizzo di altri mezzi informativi ritenuti idonei, contenente l’ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data di convocazione stabilita. L’assemblea potrà riunirsi sia in sede straordinaria ossia per le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 11, o per questioni di straordinaria importanza e rilevanza, come per il commissariamento dell’associazione stessa, sia in sede ordinaria per ogni altra questione.

L’assemblea dovrà essere convocata sia di prima che di seconda convocazione.
La convocazione dell’assemblea spetta al Presidente dell’associazione, al Priore di Contrada, o ad almeno 3/4 dei membri del Consiglio Esecutivo o su richiesta di almeno 3/4 dei soci contradaioli. Per la validità di tutte le assemblee,dovrà essere rispettata la seguente normativa:
per tutte le assemblee di prima convocazione straordinarie e ordinarie occorrerà il quorum costitutivo di almeno la metà degli aventi diritto al voto e la delibera andrà presa con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto; per tutte le assemblee ordinarie o straordinarie di seconda convocazione, come quorum costitutivo occorrerà la presenza di almeno 5/10 degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti, fatta eccezione l’assemblea straordinaria per la modifica statutaria cui si rimanda all’art. 11 del presente statuto. All’assemblea è ammessa delega scritta, quest’ultima potrà essere data solo ad altra persona avente diritto al voto; ogni avente diritto al voto non potrà avere più di 10 deleghe.

ART. 4 – REQUISITI E QUALIFICA DI SOCIO CONTRADAIOLO

E’ contradaiolo di diritto qualsiasi cittadino italiano, senza distinzione di ceto, credo religioso, politico, che abbia compiuto la maggiore età, che sia nato o residente nel territorio perimetrale della Contrada. Anche ai sensi della normativa di cui alla legge 266/1991e smi a nessun contradaiolo potrà essere attribuito alcun compenso per l’opera svolta per conto dell’associazione in quanto trattasi di associazione di volontariato.
E’ altresì contradaiolo colui il quale, pur non avendo i requisiti territoriali necessari, condivida gli scopi socio-culturali, educativi e ricreativi della Contrada stessa e che non abbia militato in altre contrade nei 5 anni precedenti. E’ contradaiolo onorario colui che ne è stato insignito dall’Assemblea dei soci contradaioli ed abbia benemeritato nei confronti di questa.
Tutti i contradaioli sopra individuati dovranno provvedere al tesseramento annuale ed essere in regola con il versamento della quota per partecipazione ai lavori dell’Assemblea. L’annualità ha validità dal 01.01 al 31.12 di ogni anno solare. Il tesseramento e contestuale versamento della quota associativa annuale, va effettuato entro 15 gg precedenti dalla data fissata per l’Assemblea; il Consiglio Esecutivo comunicherà con ogni mezzo opportuno ed idoneo le modalità operative per il tesseramento e relativo quantum annuale. Alla scadenza fissata per il tesseramento l’elenco e relativa tessera sottoscritta, va consegnata alla Segreteria Generale dell’Ente Contesa che potrà raccogliere nei 15 gg successivi eventuali richieste di tesseramento presso la propria segreteria. In caso di mancata consegna l’Assemblea è posticipata automaticamente di ulteriori 15 gg, in difetto l’Ente Contesa provvede alla convocazione dell’Assemblea ritirando presso la presidenza di contrada il tesseramento.

La qualifica di socio contradaiolo si perde con recesso comunicato formalmente alla Presidenza, in caso di mancato versamento e/o rinnovo annuale della tessera associativa; si perde altresì a seguito di azioni contrarie agli scopi e finalità del presente statuto, nonché con la partecipazione ad associazioni che svolgano attività e/o manifestazioni contrarie e/o concorrenti a quelle previste dal presente statuto o deliberate dal Consiglio Esecutivo di Contrada o dagli organi di cui all’art.9.1 . L’associato receduto, o che comunque abbia cessato di far parte dell’associazione, non può ripetere i contributi versati al fondo comune, ne ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Tutti gli associati (siano essi persone fisiche o rappresentanti degli altri soggetti aderenti all’Associazione) regolari hanno diritto al voto in seno all’Assemblea. In caso di candidatura a qualsiasi organo politico la carica di socio contradaiolo si intenderà automaticamente sospesa. Inoltre la carica di socio contradaiolo è incompatibile e decade per:

  • –  cariche politiche di qualsiasi tipologia
  • –  azioni contrarie agli scopi e finalità del presente statuto.

 

ART. 5 – PRESIDENTE DI CONTRADA

E’ il legale rappresentante della Contrada. Egli la dirige e ne coordina ogni attività. Sovraintende al suo buon funzionamento, tiene i rapporti con l’Ente Contesa e l’Amministrazione Comunale. Egli è membro di diritto e di dovere di:

Le delibere vengono prese da tutti i componenti di “diritto” e “responsabili”, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi nella seduta ne fa le veci. In caso di decadenza non congiunta, di uno o più “consiglieri di diritto” (sono esclusi i Consiglieri Responsabili), l’Assemblea elegge nel suo seno il/i Contradaiolo/i ritenuto/i idoneo/i a ricoprire l’/gli incarico/chi. Il Consiglio decade a seguito di dimissioni congiunte di almeno 3 membri dei “consiglieri di diritto” (sono esclusi i Consiglieri Responsabili). Il Consiglio svolge esclusivamente attività corrente e decide operativamente su di essa, presenta i bilanci preventivo e consuntivo all’Assemblea dei Soci Contradaioli, non ha capacità deliberatoria in materie straordinarie di alcun genere, eventuali deliberazioni in tal senso non produrranno alcun effetto giuridico e comporteranno il commissariamento tempestivo della Contrada da parte dell’Ente Contesa. Qualora lo stesso assuma deliberazione straordinarie o contrarie a quanto deliberato in seno agli organi di cui all’art.9.1, le stesse non produrranno alcun effetto giuridico e comporteranno il commissariamento tempestivo della Contrada da parte dell’Ente Contesa.

ART. 6 – CONSIGLIO DI CONTRADA

SOPPRESSO

ART.7 – IL CONSIGLIO ESECUTIVO DI CONTRADA

E’ eletto dall’Assemblea dei Soci Contradaioli e dura in carica 3 anni. La sua elezione deve avvenire entro e non oltre il 30 gennaio.

E’ composto dai seguenti “Consiglieri di Diritto”:

      • –  PRESIDENTE
      • –  PRIORE con funzioni aggiunte di Vice Presidente
      • –  VICE PRIORE
      • –  SEGRETARIO
      • –  CONTABILE
      • –  MEMBRO NOMINATO DALL’ENTE CONTESA

ed eventualmente dei “CONSIGLIERI RESPONSABILI” di ogni settore/attività specifica di Contrada, che saranno nominati formalmente e direttamente dal Presidente.
Il Consiglio si riunisce almeno 6 volte all’anno, è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta scritta di 3/4 dei componenti. La convocazione è informale e deve contenere l’ordine del giorno e deve essere trasmessa almeno 5 giorni prima dalla data fissata con i mezzi ritenuti più idonei; la seduta è comunque valida se partecipano da almeno 2/3 dei componenti di diritto. (Nel conteggio del quorum, sia per la convocazione che per la partecipazione sono esclusi i “Consiglieri Responsabili”).

Le delibere vengono prese da tutti i componenti di “diritto” e “responsabili”, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi nella seduta ne fa le veci. In caso di decadenza non congiunta, di uno o più “consiglieri di diritto” (sono esclusi i Consiglieri Responsabili), l’Assemblea elegge nel suo seno il/i Contradaiolo/i ritenuto/i idoneo/i a ricoprire l’/gli incarico/chi. Il Consiglio decade a seguito di dimissioni congiunte di almeno 3 membri dei “consiglieri di diritto” (sono esclusi i Consiglieri Responsabili). Il Consiglio svolge esclusivamente attività corrente e decide operativamente su di essa, presenta i bilanci preventivo e consuntivo all’Assemblea dei Soci Contradaioli, non ha capacità deliberatoria in materie straordinarie di alcun genere, eventuali deliberazioni in tal senso non produrranno alcun effetto giuridico e comporteranno il commissariamento tempestivo della Contrada da parte dell’Ente Contesa. Qualora lo stesso assuma deliberazione straordinarie o contrarie a quanto deliberato in seno agli organi di cui all’art.9.1, le stesse non produrranno alcun effetto giuridico e comporteranno il commissariamento tempestivo della Contrada da parte dell’Ente Contesa.

ART. 8 – IL PRIORE DI CONTRADA

Il Priore di Contrada di concerto con il Presidente, coordina l’attività di Contrada, il suo buon funzionamento, cura la sede ed assume la funzione di Vice Presidente. Dirige e coordina la Contrada in seno a tutte le manifestazioni storiche di concerto con il Presidente.
Annualmente redige l’inventario del patrimonio di Contrada, lo comunica all’Assemblea dei Soci Contradaioli in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale e ne da notizia al Collegio Unico dei Revisori dei Conti secondo le disposizioni del successivo art. 10.
Egli è membro di diritto e di dovere di:

  • –  Consulta della Contesa istituita in seno all’Ente Contesa e ne rispetta le deliberazioni ed il regolamento.
  • –  Assemblea dei Soci Promotori in seno all’Ente Contesa e ne rispetta e ne rispetta le deliberazioni ed il regolamento.E’ incompatibile con qualsiasi carica all’interno dell’Ente Contesa. Egli decade:
    • –  per recesso (dimissioni)
    • –  per invalidità psico-fisica impedente l’assolvimento del mandato
    • –  per voto di sfiducia di almeno 3/4 dell’Assemblea dei Soci ContradaioliIn caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice – Priore.ART. 8 BIS – COLLEGIO INTERNO DEI REVISIORI DEI CONTI
      L’assemblea ordinaria dei Soci Contradaioli affida l’incarico di revisione ad un Collegio interno di revisori dei conti composto da due membri effettivi. Il collegio resta in carica nei tre anni coincidenti del Consiglio Esecutivo di Contrada, salvo revoca per gravi motivi deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci contradaioli; decade automaticamente in caso di decadenza del Consiglio stesso, svolge funzioni di revisione e controllo, previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.
      Provvede inoltre ad espletare le funzioni assegnategli al successivo art.9.2 interfacciandosi nell’espletamento delle funzioni con l’organo previsto all’art. 9.2 .

ART.9 – PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI STORICHE

Per la partecipazione a tutte le manifestazioni storiche ufficiali della Contesa del Secchio, la Contrada è soggetta allo Statuto ed ai regolamenti dell’Ente Contesa ed è obbligata alla partecipazione attiva come da deliberazione di cui a gli organi dell’art. 9.1, mentre sulle restanti attività di contrada di cui all’art. 1 l’organizzazione si intende autonoma.

             ART. 9.1 – RAPPORTI con ORGANO CENTRALE: ENTE CONTESA

  • Il Presidente ed il Priore, partecipano di diritto e di dovere, in rappresentanza della Contrada, nei seguenti organi istituiti presso l’Ente Contesa:
  • –  Assemblea dei Soci Promotori
  • –  Consulta della Contesa
    rispettandone i regolamenti e decisioni per il corretto svolgimento ed organizzazione di tutte le manifestazioni storiche della Contesa del Secchio, delle sue componenti e di eventuali eventi straordinari deliberati.
    Nei seguenti casi la Contrada sarà sottoposta a Commissarimento immediato da parte dell’Ente Contesa:
  • –  mancata partecipazione alle manifestazioni storiche ed eventi straordinari deliberati, qualora non autorizzata dall’Assemblea dei Soci Promotori dell’Ente Contesa;
  • –  modifiche statutarie non avallate dall’Assemblea dei Soci Promotori dell’Ente Contesa;
  • –  azioni contrarie agli scopi e finalità delle manifestazioni storiche;
  • –  deliberazioni straordinarie o contrarie del Consiglio Esecutivo di Contrada a quanto deliberato in seno agli organi di cui al presente articolo.

 

  • ART. 9.2 – IL COLLEGIO UNICO DEI REVISORI DEI CONTI
    E’ istituito dall’Assemblea dei Soci Promotori dell’Ente Contesa il Collegio Unico dei Revisori dei Conti, composto da n. 3 soggetti professionalmente abilitati allo svolgimento delle funzioni di verifica contabile. Esso provvede alla verifica contabile annuale dei bilanci di tutte le componenti della Contesa del Secchio, nonché dell’intero stato patrimoniale mediante verifica dell’inventario dell’intero patrimonio delle componenti. L’Assemblea dei Soci Contradaioli provvede alla consegna del bilancio consuntivo annuale e relativo inventario al Collegio entro e non oltre il 30 dicembre di ogni anno presso la Segreteria Generale dell’Ente Contesa.

ART. 10 – PATRIMONIO DELLA CONTRADA

  1. Le risorse della Contrada comprendono:
    – Materiali, arredi e pertinenze della sede di Contrada
    – Oblazioni
    – Donazioni
    – Ricavato dalle manifestazioni
Il patrimonio della Contrada può essere costituito a beni mobili ed immobili. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Contrada, si rimanda all’art. 38 del C.C.
Il Priore annualmente redige l’inventario dei beni di contrada che costituiscono l’intero patrimonio e lo comunica all’Assemblea dei Soci Contradaioli in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale, nonché all’Assemblea dei Soci Promotori per mezzo della Segreteria Generale dell’Ente Contesa entro il 30 dicembre.

ART. 11 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte dal Presidente, dai Consiglieri, dal Consiglio Esecutivo di Contrada, dall’Assemblea dei Soci Contradaioli. Le modifiche non possono comunque essere contrarie alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 9.1. devono essere portate a conoscenza ed avallate preventivamente dell’Assemblea dei Soci Promotori dell’Ente Contesa. Sono assunte dall’Assemblea dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

La Contrada ha durata illimitata. In caso di impossibilità a continuare l’attività per deficienza degli organi necessari, l’assemblea delibera l’ affidamento all’Ente Contesa, fino a che non siano state riattivate le cariche, quest’ultimo a suo insindacabile giudizio, prenderà direttamente la direzione della Contrada ed avrà l’obbligo di ripristinare gli organi direttivi di contrada secondo statuto.

Nel caso di deficienza (per morte, recesso o esclusione) di uno degli organi esecutivi di Contrada, la carica viene assunta dal Presidente di contrada fino a che l’Assemblea rielegge il nuovo organo, anche in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge 266/1991 e smi in caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto all’Ente Contesa per la costituzione di una nuova Contrada San Giovanni.
L’Assemblea dei Soci Contradaioli dichiara con il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti lo scioglimento dell’Associazione quando lo scopo è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge. Nomina inoltre uno o più liquidatori, di cui uno indicato dall’Ente Contesa ed uno facoltativamente dall’Amministrazione Comunale, i quali preserveranno in ogni caso i beni necessari ed indispensabili allo svolgimento delle manifestazioni storiche.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rimanda allo Statuto ed ai relativi regolamenti sulla partecipazione delle manifestazioni storiche dell’Ente Contesa, al Codice Civile.

IL NOTAIO dott. Antonio Moretti       IL PRESIDENTE avv. Maide Bracciotti

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