STATUTO ENTE MANIFESTAZIONI STORICHE DELLA CONTESA DEL SECCHIO (armonizzazione del 05.12.2016 in vigore ANNO 2017)
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione “Ente Manifestazioni Storiche della Contesa del Secchio” per brevità detto “Ente Contesa”, con il compito di organizzare e presiedere l’omonima rievocazione storica in costume medievale, nonché le manifestazioni storiche: “Città Medioevo” e quant’altre collegate esistenti o di nuova ideazione che fanno riferimento alle manifestazioni storiche ufficiali della Contesa del Secchio, nonché quelle di carattere straordinario o comunque deliberate dagli organi competenti. L’ associazione opera e collabora altresì per ogni manifestazione intesa ad un elevamento culturale, turistico, ricreativo della città di Sant’Elpidio a Mare. L’ associazione è un ente non profit. L’ Ente Contesa collabora con le Contrade Storiche di Sant’Elpidio a Mare e le Delegazioni Foranee della suddetta città e della città di Porto Sant’Elpidio, regolate queste al loro interno secondo gli Statuti adottati e le tradizioni secolari, e ne sovraintende e coordina le attività secondo le disposizioni statutarie di ognuna.
Art. 2 – Sede – L’associazione ha sede istituzionale in Sant’Elpidio a Mare (FM) – Piazza Matteotti,2.
Art. 3 – Oggetto e scopo – L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità nel campo della cultura e della storia municipale; ha lo scopo primario di organizzare la rievocazione storica “Contesa del Secchio”, le manifestazioni storiche: “Città Medioevo” e quant’altre collegate esistenti o di nuova ideazione che fanno riferimento alle manifestazioni storiche ufficiali della Contesa del Secchio, nonché quelle di carattere straordinario o comunque deliberate dagli organi competenti; incontri e scambio di visite di gruppi storici e persegue finalità connesse tra cui:
– fare memoria del passato riscoprendo in esso valori e motivazioni per la vita e la cultura di oggi;
– favorire gli scambi culturali, il turismo, promuovere l’associazionismo locale in ambito nazionale ed internazionale, sviluppare il senso dell’amicizia e della solidarietà.
Essa è apartitica e non svolge attività commerciali.
La suddetta attività culturale in diretta attuazione degli scopi istituzionali potrà essere effettuata anche verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo e statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; attraverso pubblicazioni proprie da cedersi prevalentemente agli associati ma anche a terzi.
L’associazione potrà altresì organizzare viaggi e soggiorni turistici strettamente connessi agli scopi istituzionali e di promozione delle attività perseguite.
L’associazione si uniforma alla attuale normativa prevista dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e alla normativa vigente in materia.
Art. 4 – Patrimonio – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili pervenuti all’ associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni, legati lasciti o contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche. Inoltre sono beni in comodato d’uso gratuito temporaneo dell’ Associazione quelli di qualsiasi natura costituenti il patrimonio delle Contrade Storiche e Delegazioni Foranee che sono affidati a questo Ente in caso di commissarimento e/o affidamento di cui all’ art. 8 del presente statuto od a seguito di scioglimento delle stesse.
Per l’adempimento dei suo compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
– versamenti effettuati dai soci fondatori, da tutti quelli che aderiscono all’ associazione e dai versamenti ulteriori effettuati da tutti gli associati;
– dai redditi derivanti dai patrimonio e dai fondi derivanti da eccedenze eventuali di bilancio;
– dagli introiti realizzati nello svolgimento dell’ attività e delle manifestazioni;
– dalle contribuzioni pubbliche ottenute a vario titolo.
Il Consiglio di Presidenza annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’ atto di adesione all’associazione, sono esenti dal versamento i rappresentanti pro-tempore delle Contrade Storiche e Delegazioni Foranee, nonchè della Amministrazioni Pubbliche delle città di Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio, partecipanti alla sessione “generale” dell’Assemblea dei Soci Promotori.
L’adesione all’ associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario salva l’adeguamento annuale della quota di versamento minimo e la facoltà per ciascun aderente ad effettuare versamenti liberi.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono a fondo perduto; in nessun caso di scioglimento dell’ associazione ne in caso di morte dell’associato, recesso, esclusione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’associazione a titolo versamento fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, ne sul patrimonio, e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non comporta rivalutazione della quota o contributi associativi.
Il Camerlengo redige e provvede alla consegna al Presidente, ogni anno nei termini per la presentazione all’Assemblea dei Soci Promotori in sessione “ordinaria” ed al Collegio Unico dei Revisori dei Conti, l’inventario patrimoniale dei beni dell’Ente.
Art. 5 – Associati – Gli associati sono chiamati promotori; pertanto l’associazione è formata dai soci iniziali dell’ associazione, fondata nell’ anno 1974 quale organismo autonomo per l’organizzazione delle manifestazioni e altro di cui all’art.3 e da coloro che sono successivamente ammessi; L’adesione all’ associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatta salva la partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni Comunali per il periodo di rappresentanza della legislatura e dei rappresentanti delle Contrade Storiche e delle Delegazioni Foranee in qualità rappresentanti pro-tempore.
L’ adesione all’ associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea per le attività di competenza dell’ assemblea dei soci promotori nelle diverse sessioni di seguito indicate.
Chi intende aderire all’ associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Presidenza recante:
– la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti;
– versare la quota associativa.
Il Consiglio di Presidenza deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento sulla base dei documenti raccolti. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa e stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio di Presidenza e tenuto ad esplicitare la motivazione. E’ vietata l’adesione a soggetti che abbiano esplicitamente tenuto comportamenti contrari agli scopi e alle finalità della presente associazione, nonché soggetti che abbiano svolto attività diretta all’interno delle Contrade Storiche e Delegazioni Foranee nei 3 anni precedenti. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello della notifica. In presenza di gravi motivi relativi ad attività pregiudizievole all’associazione e incompatibile con le finalità della medesima, o per morosità, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Presidenza. L’esclusione ha effetto dal decimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve essere motivato.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire l’arbitro di cui al presente statuto chiedendo la sospensione della deliberazione.
Art. 6 – Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
- – l’Assemblea dei Soci Promotori
- – il Consiglio di Presidenza
- – il Presidente
- – la Segretaria Generale
- – il CamerlengoTutte le cariche sono gratuite.
Art. 7 – Assemblea dei Soci Promotori – L’assemblea è sovrana.
L’ assemblea può riunirsi:
1. in sessione “ordinaria” è composta da tutti gli aderenti all’associazione, esclusi i rappresentanti delle Contrade Storiche, Delegazioni Foranee e delle Amministrazioni Comunali di Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio, in regola con il versamento delle quote annuali. L’ assemblea si riunisce di norma due volte l’anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. Essa inoltre provvede:
alla nomina del Consiglio di Presidenza a seguito di elezione del Presidente in sessione “generale”; delinea gli indirizzi generali e approva il programma delle attività associative dell’Ente, attendendosi alle deliberazioni di cui alle sedute in sessione “generale”;
delibera sulle modifiche al presente statuto secondo le maggioranze previste dalla normativa del codice civile in materia di associazioni (art. 21 c.c.);
approva e modifica i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività associativa, fatta eccezione per quelli di cui alla successiva sessione “generale”;
delibera sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione nonché dei fondi riserve anche durante la vita dell’associazione qualora ciò sia consentito dalla legge;
delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto;
2. in sessione “generale”, prevede la partecipazione oltre che dei componenti di cui sopra dei Presidenti e Priori delle Contrade Storiche della Contesa del Secchio, dei Presidenti e Delegati rappresentanti le Delegazioni Foranee della Contesa del Secchio, dei rispettivi rappresentati del Comune di Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio designati dalle rispettive Giunte Comunali, tutti per la durata dell’incarico pro-tempore. E’ espressamente fatto divieto l’assunzione di qualsiasi carica in seno all’Ente Contesa da parte dei componenti di rappresentanza di cui sopra. La suddetta sessione:
L’assemblea in entrambe le sessioni, è convocata dal Presidente nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto,ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei soci o dei componenti in Consiglio di Presidenza. Per la sessione “generale” può essere richiesta anche dai presidenti di contrada o presidenti di delegazione nella misura di almeno sei unità aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata con raccomandata anche a mano o con mezzi informatici certificati ritenuti idonei, spedita almeno sette giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante l’associazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nelle Marche e deve contenere l’indicazione del giorno, luogo, ora dell’ adunanza e le materie da trattare, e la data della eventuale seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea deve considerarsi regolarmente costituita quando sono presenti tutti gli aventi diritto ed e presente l’intero organo amministrativo.
Ogni socio, qualunque sia la categoria cui appartiene, ha diritto ad un voto. Nella sessione “generale” i rappresentanti di contrade e delegazioni hanno diritto rispettivamente: 1 voto cadauno ai presidenti e priori di contrada, 1 voto per delegazione foranea. L’assemblea, con voto dei due terzi (2/3) di aventi diritto in sessione “generale”, qualora lo ritenga opportuno, su proposta del Presidente o su richiesta della Delegazione Foranea, può attribuire alle Delegazioni Foranee ritenute meritevoli 1 voto per rappresentante in seno all’Assemblea, sia su specifici temi/documenti, sia in via permanente. Non e ammesso il voto per corrispondenza.
La presidenza dell’assemblea spetta al Presidente dell’Ente Contesa o in caso di assenza o impedimento di questi al Vice-presidente e successivamente al Consigliere Anziano.
Il Presidente è assistito per le operazioni di segreteria dal Segretario Generale dell’ Ente Contesa. Le deliberazioni dell’Assemblea debbono constatare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
Le votazioni saranno fatte su decisione del Presidente del l’assemblea, per “alzata” o per “seduta” o per appello nominale, palesi o segrete.
All’Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative dell’ Associazione e rappresentanti di enti locali, sono incompatibili soggetti che ricoprono cariche di qualsiasi natura all’intero delle Contrade e Delegazioni, nonché di natura politica se non nella rappresentanza pro-tempore dell’Ente Pubblico di riferimento.
Art. 8 – Consiglio di Presidenza – L’ associazione e guidata da un Consiglio di Presidenza composto da sei membri: Presidente,Vice Presidente, Segretario Generale, Direttore Generale, Consigliere Anziano ed il Camerlengo. Fatta eccezione per il Presidente, eletto in sessione “generale” dell’Assemblea dei Soci Promotori, gli altri componenti sono nominati dall’ Assemblea dei Promotori in seduta “ordinaria”. Dura in carica tre anni; i membri sono rieleggibili, possono ricoprire più cariche all’interno del Consiglio nella misura massima di due. Sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta all’interno delle Contrade Storiche e Delegazioni Foranee.
Il Presidente, ai sei componenti, può aggiungere altri consiglieri senza alcuna altra mansione, da lui nominati con decreto presidenziale.
I Consiglieri decadono per dimissioni, invalidità psico-fisica accertata, voto di sfiducia di almeno due terzi degli associati in sedute ordinaria, per tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni.
Nel caso di decadenza o morte di un consigliere, il Consiglio stesso:
1. ha facoltà di convocare l’Assemblea in sessione ordinaria per la nomina di un nuovo
consigliere, che resterà in carica fino alla durata del Consiglio di cui entra a far parte
2. può optare per l’attribuzione della sua carica ad altro consigliere (esclusi i nominati dal presidente), purché non superi due cariche interne allo stesso. In caso di decadenza del
Presidente si faccia riferimento a successivo art. 9.
Le dimissioni e la cessazione dalla carica di oltre la meta dei componenti il Consiglio (esclusi i consiglieri nominati dal Presidente), comporta la decadenza dell’intero Consiglio, che non può deliberare su alcun altro oggetto prima della elezione del nuovo direttivo.
Le cariche sono gratuite salvo eventuali rimborsi spese documentati e sostenuti per ragioni dell’ufficio.
Il consiglio ha i seguenti poteri:
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo ed il rendiconto economico finanziario;
- gestisce l’attività dell’associazione;
- compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compresi gli acquisti di benimobili ed immobili, accettare eredità e legati;
- garantisce la collaborazione e le intese con le altre associazioni locali, nazionali edinternazionali; ammette nuovi soci e procede all’espulsione;
- Riferisce annualmente all’Assemblea in sessione “ordinaria” sulla propria attività, attua gliindirizzi generali e svolge funzioni propositive; tiene i contatti con gli organismi federati egli enti locali/nazionali ed internazionali;
- Nomina e revoca Commissioni Speciali, Gruppi Collegati ed altri Organi ed Uffici ordinario speciali, permanenti o temporanei, con compiti consultivi, di studio od esecutivi cheritiene opportuno costituire per attuare le finalità e le varie iniziative ed attività dell’Ente;
- Fissa i compiti e i limiti e sovrintende al funzionamento delle Commissioni e delle personenominate;
- Coordina l’attività delle Commissioni, delle Contrade e delle Delegazioni;
- Emana le norme regolamentari per la vita dell’Ente e per l’organizzazione di tutte lemanifestazioni di cui all’art. 3 nel rispetto delle deliberazioni dell’Assemblea dei SociPromotori in seduta “generale”;
- Fronteggia le situazioni di forza maggiore anche con l’emanazione di provvedimentistraordinari ed eccezionali, con la nomina di Commissari Speciali nell’ambito di Commissioni Ordinarie, delle Contrade Storiche e delle Delegazioni Foranee, e con l’approvazione di norme transitorie, esclusivamente nell’interesse dello svolgimento delle manifestazioni storiche di cui all’art.3 e secondo quanto previsto negli Statuti delle Contrade Storiche e Delegazioni Foranee;
- Fissa annualmente la data di effettuazione della manifestazione così come di altre iniziative collaterali, nel rispetto delle deliberazioni della sessione “generale” dell’Assemblea dei Soci Promotori e della Commissione Permanente Speciale denominata “Consulta della Contesa”;
- Nomina annualmente il Capitano del Popolo, il Mossiere e le figure principali del corteggio storico;
- Giudica inappellabilmente sui ricorsi presentati dai membri di Commissioni e/o delle Contrade/Delegazioni su eventuali controversie insorte fra partecipanti alla manifestazione e/o fra Contrade/Delegazioni, sulla salvaguardia e/o incremento del proprio materiale;
- Decide inappellabilmente sulla partecipazione della Contesa del Secchio e delle manifestazioni di cui all’art.3 e sue rappresentanze ad altre manifestazioni in città e fuori, sulla concessione momentanea di materiale di sua proprietà a terzi, sulla partecipazione di gruppi estranei alle componenti della Contesa del Secchio.
Il Consiglio si raduna tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri. Il Consiglio è convocato informalmente dal Presidente almeno tre giorni prima dell’adunanza a ciascun consigliere e nei casi d’urgenza con telegramma o fax, o mail da spedire il giorno prima
Il Consiglio in difetto di tale formalità o termini, delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, con la presenza almeno della maggioranza dei Consiglieri, nominati dal Presidente inclusi.
L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione senza eccezioni di sorta
Il Consiglio di Presidenza può nominare tra i suoi membri consiglieri delegati, direttori artistici, nonché procuratori speciali, determinandone i poteri e gli emolumenti
Può determinare settori di competenza dei propri componenti ed attribuire agli stessi incarichi speciali; può a avvalersi di collaboratori soci e di esperti esterni all’associazione
Può istituire specifiche Commissioni consultive e di studio per il miglior perseguimento degli scopi sociali, con poteri consultivi.
E’ istituita la commissione permanente speciale “Consulta della Contesa” che ha lo scopo gestire l’attività corrente delle manifestazioni comuni tra Ente Contesa del Secchio, Contrade Storiche e Delegazioni Foranee, come da suo Regolamento.
Art. 9 – Il Presidente – Al Presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; la rappresentanza istituzionale della Contesa del Secchio nella sua interezza. Il Presidente presiede l’Assemblea degli Associati in entrambe le sessioni, il Consiglio di Presidenza e le Commissioni dell’Ente, salvo diversa decisione del Consiglio; cura l’esecuzione delle delibere; sorveglia l’osservanza dello statuto e dei regolamenti; cura la predisposizione dei bilanci. Il Presidente in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest’ ultimo ne svolge le funzioni il Consigliere Anziano.
Decade per:
- – recesso (dimissioni)
- – invalidità psico-fisica accertata
- – voto di sfiducia di almeno tre quarti (3/4) degli associati in seduta generale
- – morteIn caso di decadenza è sostituito dal Vice-Presidente nelle sue funzioni dirette e delegate dal Consiglio di Presidenza. Egli convoca d’urgenza il Consiglio, il quale:
- se la decadenza avviene entro il trenta marzo, delibera la convocazione entro trenta giorni dell’Assemblea dei Soci Promotori in sessione “generale” per una nuova elezione del Presidente e di conseguenza, al massimo nei successivi dieci giorni, dovrà essere convocata l’Assemblea dei Soci Promotori in sessione “ordinaria” per la nomina del nuovo Consiglio;
se la decadenza avviene dopo il trenta marzo, delibera la distribuzione delle mansioni assegnate al Presidente (esclusa la legale rappresentanza che rimane in carico al Vice Presidente), tra i componenti del Consiglio per l’anno in corso, per garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni. Il Vice Presidente convoca tra l’uno ed il trenta novembre, l’Assemblea dei Soci Promotori in sessione “generale” per una nuova elezione del Presidente e di conseguenza al massimo nei successivi dieci giorni dovrà essere convocata l’Assemblea dei Soci Promotori in sessione “ordinaria” per la nomina del nuovo Consiglio.
Art. 10 – La Segreteria Generale ed il Direttore Generale – E’ l’organo esecutivo del Consiglio di Presidenza, dell’Assemblea dei Promotori e delle varie Commissioni.
- Essa è retta dal Segretario Generale e, eventualmente, dal Vice Segretario. Egli è responsabile del buon andamento dell’Ufficio. E’ incaricata anche della tenuta dei libri contabili, assolvendo le funzioni di Tesoriere. Per il Segretario Generale valgono le norme di incompatibilità e decadenza per i Consiglieri. Alla Segreteria Generale fanno capo anche il ed il Camerlengo ed il Direttore Generale. Il Segretario Generale e Direttore Generale possono comunque essere demandati, su decreto della Presidenza ad incarichi di responsabilità in Commissioni dirette dell’Ente, o ad incarichi straordinari all’interno delle Contrade Storiche e Delegazioni Foranee.Il Direttore Generale è responsabile e, come tale, il coordinatore di ogni attività collaterale dell’Ente, in particolare del Gruppo Storico.
Art. 11 – Il Camerlengo – E’ di nomina triennale da parte dell’Assemblea dei Promotori in sessione “ordinaria” è il responsabile di tutte le manifestazioni storiche.
Al Camerlengo spetta di proporre il Capitano del Popolo ed il Mossiere per la Contesa del Secchio. Sovrintende alla consegna dei costumi. Tiene i rapporti con le ditte fornitrici di costumi e materiale per tutte le manifestazioni storiche. Impartisce al Mossiere le istruzioni per il corteggio della Contesa del Secchio.
Non e incompatibile con cariche interne dell’Ente, ma e incompatibile con qualsiasi carica all’interno delle Contrade Storiche e Delegazioni Foranee.
Redige e provvede alla consegna al Presidente, ogni anno nei termini per la presentazione all’Assemblea dei Soci Promotori in sessione “ordinaria” ed al Collegio Unico dei Revisori dei Conti, l’inventario patrimoniale dei beni dell’Ente.
Art. 12 – Il Gruppo Storico – All’interno dell’Ente Contesa è costituito il ” Gruppo Storico della Contesa del Secchio”può al suo interno svolgere attività storiche tipologicamente diverse. Ha l’organizzazione regolamentare autonoma per ogni tipologia storica, ma subordinata alle disposizioni dell’Ente Contesa. Non ha autonomia finanziaria.
E’ retto, per conto della Presidenza, dal Direttore Generale, che può avvalersi della collaborazione di componenti del Gruppo, nominando dei coordinamenti interni e/o altre cariche operative da comunicare al Consiglio di Presidenza alla prima seduta utile; il Consiglio dovrà provvedere all’avallo, in caso contrario il Direttore Generale dovrà provvedere a nuova nomina e relativa comunicazione. I suoi componenti non dovranno percepire per la loro attività alcun compenso.
Art. 13 – I Gruppi collegati – L’ Ente Contesa, attraverso il Consiglio di Presidenza, può costituire gruppi di vario genere al suo interno, tutti regolati come il Gruppo Storico, e diretti dal Direttore Generale. Hanno funzione consultiva, di supporto alle manifestazioni dell’Ente; hanno durata limitata fissata di volta in volta. I componenti di tali gruppi dovranno prestare la loro opera gratuitamente, ed accettare le regolamentazioni interne dell’Ente.
Art. 14 – Bilancio e avanzi gestione – Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Presidenza predispone il bilancio preventivo ed entro il 30 gennaio del successivo anno predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione degli associati che intendano averne visione
All’associazione e vietato sia in modo diretto che indiretto distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve, quote associative, capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse, attendendosi alle disposizioni di cui al DUST e DOS per ciò che concerne le manifestazioni storiche.
Art. 14.A – Collegio Unico dei Revisori dei Conti
E’ nominato dall’Assemblea dei Soci Promotori in sessione “generale” il Collegio Unico dei Revisori dei Conti, composto da n. 3 soggetti professionalmente abilitati allo svolgimento delle funzioni di verifica contabile. Esso provvede alla verifica contabile annuale dei bilanci di tutte le componenti della Contesa del Secchio, nonché dell’intero stato patrimoniale mediante verifica dell’inventario dell’intero patrimonio delle componenti. Il Presidente dell’Ente provvede alla consegna del bilancio consuntivo annuale e relativo inventario al Collegio entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno presso la Segreteria Generale dell’Ente Contesa.
Il Collegio inoltre riceve, per mezzo della Segreteria Generale, entro il 30 dicembre di ogni anno tutti i bilanci consuntivi e relativi inventari del patrimonio delle Contrade Storiche e Delegazioni Foranee della Contesa del Secchio per le medesime verifiche contabili. Il presidente può richiedere una relazione sullo stato economico associativo delle componenti la Contesa del Secchio, quando lo riterrà più opportuno.
Il Collegio entro il 30 marzo di ogni redige una relazione generale contenente lo status quo economico delle componenti della Contesa del Secchio e lo consegna alla Segreteria Generale.
Art. 15 – Scioglimento – In caso di scioglimento per qualsiasi causa, previsto per legge o per volontà dell’assemblea da deliberarsi con i voti di almeno i 3⁄4 degli associati (promotori) in sessione ordinaria, l’associazione si obbliga a devolvere il suo patrimonio al Comune di Sant’Elpidio a Mare che entro un anno ha l’obbligo di ricostituire un Ente per la gestione della Contesa del Secchio, qualora il Comune non accetti la suddetta gestione transitoria il patrimonio deve essere devoluto alle delle Contrade Storiche e Delegazioni Foranee purchè preventivamente costituiscano un unico organo rappresentativo congiunto. Altre organizzazioni non lucrative cosiddette associazioni di volontariato o altri organismi non lucrativi cittadini, aventi oggetto analogo o di pubblica utilità sentito l’ organismo di controllo di cui all’ art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 – Clausola compromissoria – Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione od interpretazione dell’ atto costitutivo e dello Statuto, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura (arbitrato irrituale).
L’arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Fermo ed avrà sede in Sant’Elpidio a Mare.
Art. 17 – Leggi applicabili – Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme delle leggi speciali e del libro I del codice civile.
Art. 18 Norma Transitoria – Potranno partecipare all’Assemblea dei Soci Promotori in sessione “generale” quelle Contrade Storiche e Delegazioni Foranee che hanno provveduto a modificare il proprio Statuto secondo i criteri di armonizzazione approvati in sede di tavolo di confronto conclusosi in data 30.01.2016. Tali disposizioni sono visibili presso la Segreteria Generale.
Il Notaio dott. Antonio Moretti Il presidente dott.ssa Alessandra Gramigna