Statuto Contrada Cavaliera Sant’Elpidio

STATUTO DI CONTRADA

CONTRADA CAVALIERA SANT’ELPIDIO

armonizzazione statutaria del 05.12.2016 in vigore ANNO 2017

Sin dal medioevo la città di Sant’Elpidio a Mare (oggi il capoluogo) è divisa in quattro Contrade Storiche che prendono il nome dalle 4 principali chiese che, in quel tempo esistevano nei quattro territori di competenza: SANT’ELPIDIO, SAN GIOVANNI, SANTA MARIA, SAN MARTINO. Data la loro partecipazione all’annuale rievocazione storica della “Contesa del Secchio”, le Contrade Storiche elpidiensi sono tornate a vivere, ed ora hanno una propria organizzazione comunque collegata dall’Ente Contesa ed una costante presenza nel contesto delle attività culturali e sociali,ricreative di Sant’Elpidio a Mare.

Dal 1993 ad ognuna si è dato un proprio statuto di concerto con l’attività di organizzazione e coordinamento generale dell’Ente Contesa.
L’associazione è “Associazione di Volontariato”,gli associati non riceveranno dall’associazione per l’opera svolta, alcun compenso; essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei proprio aderenti, le cariche sono gratuite e l’associazione si avvale di una struttura democratica.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 1 – DEFINIZIONE-SEDE-SCOPI

E’ costituita in Sant’Elpidio a Mare, come da perpetuazione di storiche tradizioni, la CONTRADA SANT’ELPIDIO con i relativi acquisiti ed eventuali futuri predicati.
Il suo stemma è uno scorpione nero in campo giallo.
Essa ha sede in Sant’Elpidio a Mare, Via Boccette n. 2 (ex Chiesa del SS.Sacramento).

La Contrada è una libera associazione di persone, non riconosciuta, senza distinzione di ceto, credo religioso, politico e non persegue scopo di lucro. Coincide giuridicamente con la Contrada Sant’Elpidio facente parte della Contesa del Secchio. Il suo scopo primario è la partecipazione attiva alle manifestazioni storiche elpidiensi organizzate dall’Ente Contesa e deliberate dagli organi di cui agli artt.9 e 9.1; inoltre l’organizzazione di iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini ed a promuovere l’immagine della città di Sant’Elpidio a Mare.

ART. 2 – ORGANI DI CONTRADA

Gli organi direttivi della Contrada sono:
1. L’ Assemblea dei Soci Contradaioli (art.3)
2. Il Presidente di Contrada (art.4)
3. Il Consiglio Esecutivo di Contrada (art. 5)
4. Il Priore di Contrada (art.4.1)
Ai sensi della normativa di cui alla legge 266/1991 e smi ogni membro degli organi dell’associazione non avrà diritto per l’attività svolta ad alcun compenso poiché trattasi di associazione di mero volontariato.

ART. 3 – ASSEMBLEA DEI SOCI CONTRADAIOLI

E’ il massimo organo della Contrada, ed è composta dai soci contradaioli come individuati al successivo art. 8 . E’ regolarmente costituita con la presenza di almeno 50 soci contradaioli a cui si aggiungono, un rappresentante di diritto dell’Amministrazione Comunale ed un rappresentante di diritto dell’Ente Contesa. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo annuale dei soci contradaioli, il presidente convoca l’assemblea (nei termini e procedure previste da statuto) ulteriori due volte, in difetto del numero di n. 50 soci alla terza assemblea utile procede regolarmente. Qualora il difetto del numero minimo si riferisca all’assemblea per l’elezione del Consiglio Esecutivo la procedura dovrà essere ultimata comunque entro e non oltre il 15 marzo dell’anno in corso.

E’ convocata dal Presidente di Contrada. In caso eccezionale mediante richiesta di almeno di 2/3 dei soci contradaioli, o dal Priore di Contrada o da tutti i membri del Consiglio Esecutivo (escluso il Presidente), il Presidente deve procedere alla convocazione.
Per la validità di tutte le assemblee, siano esse di prima o di seconda convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie dovrà essere rispettata la seguente normativa:

per tutte le assemblee di prima convocazione o straordinarie occorrerà il quorum costitutivo di almeno la metà degli aventi diritto al voto e la delibera andrà presa con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto; per tutte le assemblee di seconda convocazione, come quorum costitutivo occorrerà la presenza di almeno 1/10 degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. All’assemblea è ammessa delega scritta, quest’ultima potrà essere data solo ad altra persona avente diritto al voto; ogni avente diritto al voto non potrà avere più di 3 deleghe.

L’assemblea si riunisce di norma entro il 30 gennaio per l’elezione diretta del Consiglio Esecutivo di Contrada, ed ogni anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. L’Assemblea dei soci contradaioli è convocata mediante avviso pubblico contenente l’ordine del giorno almeno 30 giorni prima della data fissata, da affiggere nelle bacheche di contrada e con l’utilizzo di altri mezzi informativi ritenuti idonei.

L’assemblea potrà riunirsi in sede straordinaria per le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 10.1 o per questioni di straordinaria importanza e rilevanza, come per il Commissariamento dell’associazione stessa, sia in sede ordinaria per ogni altra questione.

ART. 4 – PRESIDENTE DI CONTRADA

E’ il legale rappresentante della Contrada. Egli la dirige e ne coordina ogni attività. Sovraintende al suo buon funzionamento, salvaguardando il patrimonio, cura la sede, tiene i rapporti con l’Ente Contesa e l’Amministrazione Comunale. Annualmente redige l’inventario del patrimonio di contrada lo comunica all’Assemblea dei Soci Contradaioli in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale e ne da notizia al Collegio Unico dei Revisori dei Conti secondo le disposizioni del successivo art. 7.

Egli è membro di diritto e di dovere di:

  • –  Consulta della Contesa istituita in seno all’Ente Contesa e ne rispetta il regolamento.
  • –  Assemblea dei Soci Promotori in seno all’Ente Contesa e ne rispetta il regolamento.E’ incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Ente Contesa. Egli decade:
    • –  per recesso (dimissioni)
    • –  per invalidità psico-fisica impedente l’assolvimento del mandato
    • –  per voto di sfiducia di almeno dei 3/4 dell’Assemblea dei Soci ContradaioliIn caso di sua assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Priore nelle funzioni di Vice Presidente.
      ART. 4.1 – IL PRIORE DI CONTRADA

      Il Priore di Contrada di concerto con il Presidente, coordina l’attività di Contrada, il suo buon funzionamento ed assume la funzione di Vice Presidente.
      Dirige e coordina la Contrada in seno a tutte le manifestazioni storiche di concerto con il Presidente. Egli è membro di diritto e di dovere di:

      • –  Consulta della Contesa istituita in seno all’Ente Contesa e ne rispetta il regolamento.
      • –  Assemblea dei Soci Promotori in seno all’Ente Contesa e ne rispetta il regolamento. E’ incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Ente Contesa.
        Egli decade:

        • –  per dimissioni
        • –  per invalidità psico-fisica impedente l’assolvimento del mandato
        • –  per voto di sfiducia di almeno dei 2/3 dell’Assemblea dei Soci ContradaioliIn caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Presidente, quest’ultimo provvede a nominare un Vice-Presidente per il periodo di assenza del Priore.

ART. 5 – IL CONSIGLIO ESECUTIVO DI CONTRADA

E’ eletto dall’Assemblea dei Soci Contradaioli e dura in carica 3 anni. La sua elezione deve avvenire entro e non oltre il 30 gennaio.
E’ composto dai seguenti “Consiglieri di Diritto”:

  • –  PRESIDENTE
  • –  PRIORE con funzioni aggiunte di Vice Presidente
  • –  SEGRETARIO
  • –  CONTABILE
  • –  MEMBRO NOMINA TO DALL’CONTESAed eventualmente dei “consiglieri responsabili” di ogni settore/attività specifica di Contrada, che saranno nominati direttamente dal Presidente.
    Il Consiglio si riunisce almeno 6 volte all’anno, è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta scritta di 2/3 dei componenti. La convocazione è informale e deve contenere l’ordine del giorno e deve essere trasmessa almeno 5 giorni prima dalla data fissata; la seduta è comunque valida se partecipata da almeno 2/3 dei componenti. Nel conteggio del quorum, sia per la convocazione che per la partecipazione sono esclusi i “Consiglieri Responsabili”.Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi nella seduta ne fa le veci.
    In caso di decadenza non congiunta, di uno o più consiglieri (esclusi i Consiglieri Responsabili),l’assemblea elegge nel suo seno il/i Contradaiolo/i ritenuto/i idoneo/i a ricoprire l’/gli incarico/chi. Il Consiglio decade a seguito di dimissioni congiunte di almeno 3 membri (esclusi i Consiglieri Responsabili). Il Consiglio svolge esclusivamente attività ordinaria e decide operativamente su di essa, presenta i bilanci preventivo e consuntivo all’Assemblea dei Soci Contradaioli, non ha capacità deliberatoria in materie straordinarie di alcun genere, eventuali deliberazioni in tal senso non produrranno alcun effetto giuridico e comporteranno il commissariamento tempestivo della Contrada da parte dell’Ente Contesa. Qualora lo stesso assuma deliberazione straordinarie o contrarie a quanto deliberato in seno agli organi di cui all’art.9.1, le stesse non produrranno alcun effetto giuridico e comporteranno il commissariamento tempestivo della Contrada da parte dell’Ente Contesa.

    ART. 6 – IL COLLEGIO UNICO REVISORI DEI CONTI

    E’ istituito dall’Assemblea dei Soci Promotori dell’Ente Contesa il Collegio Unico dei Revisori dei Conti, composto da n. 3 soggetti professionalmente abilitati allo svolgimento delle funzioni di contabili. Esso provvede alla verifica contabile annuale dei bilanci di tutte le componenti della Contesa del Secchio, nonché dell’intero stato patrimoniale mediante verifica dell’inventario dell’intero patrimonio delle componenti. L’Assemblea dei Soci Contradaioli provvede alla consegna del bilancio consuntivo annuale e relativo inventario al Collegio entro e non oltre il 30 dicembre di ogni anno presso la Segreteria Generale dell’Ente Contesa.

    ART. 7 – PATRIMONIO DELLA CONTRADA

    Le risorse della Contrada comprendono:
    – Materiali, arredi e pertinenze della sede di Contrada
    – Oblazioni
    – Donazioni
    – Ricavato dalle manifestazioni
    Il patrimonio della Contrada può essere costituito a beni mobili ed immobili. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Contrada, si rimanda all’art. 38 del C.C.
    Il Presidente annualmente redige l’inventario dei beni di contrada che costituiscono l’intero patrimonio e lo comunica all’Assemblea dei Soci Contradaioli in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale, nonché all’Assemblea dei Soci Promotori per mezzo della Segreteria Generale dell’Ente Contesa entro il 30 dicembre.

    ART. 8 – REQUISITI E QUALIFICA DI SOCIO CONTRADAIOLO

    E’ contradaiolo di diritto qualsiasi cittadino italiano, senza distinzione di ceto, credo religioso, politico, che abbia compiuto la maggiore età, che sia nato o residente nel territorio perimetrale della Contrada. E’ altresì contradaiolo colui il quale, pur non avendo i requisiti territoriali necessari,

condivida gli scopi socio-culturali, educativi e ricreativi della Contrada stessa e che non abbia militato in altre contrade nei 5 anni precedenti. Tutti i contradaioli sopra individuati dovranno provvedere al tesseramento annuale ed essere in regola con il versamento della quota per partecipazione ai lavori dell’Assemblea. Il tesseramento e contestuale versamento della quota associativa annuale, va effettuato entro 15 gg precedenti dalla data fissata per l’Assemblea. L’annualità ha validità dal 01.01 al 31.12 di ogni anno solare. Alla scadenza fissata per il tesseramento l’elenco e relativa tessera sottoscritta, va consegnata alla Segreteria Generale dell’Ente Contesa In caso di mancata consegna l’Assemblea è posticipata automaticamente di ulteriori 15 gg, in difetto l’Ente Contesa provvede alla convocazione dell’Assemblea ritirando presso la presidenza di contrada il tesseramento.

Il Consiglio Esecutivo comunicherà con ogni mezzo opportuno ed idoneo le modalità operative per il tesseramento. La qualifica di socio contradaiolo si perde in caso di mancato versamento e/o rinnovo annuale della tessera associativa; si perde altresì a seguito di azioni contrarie agli scopi e finalità del presente statuto.

La qualifica di socio contradaiolo si perde con recesso comunicato formalmente alla Presidenza, in caso di mancato versamento e/o rinnovo annuale della tessera associativa; si perde altresì a seguito di azioni contrarie agli scopi e finalità del presente statuto, nonché con la partecipazione ad associazioni che svolgano attività e/o manifestazioni contrarie e/o concorrenti a quelle previste dal presente statuto o deliberate dal Consiglio Esecutivo di Contrada o dagli organi di cui all’art. 9.1

L’associato receduto, o che comunque abbia cessato di far parte dell’associazione, non può ripetere i contributi versati al fondo comune, ne ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Tutti gli associati regolari hanno diritto al voto in seno all’Assemblea. In caso di candidatura a qualsiasi organo politico la carica di socio contradaiolo si intenderà automaticamente sospesa. Inoltre la carica di socio contradaiolo è incompatibile e decade per:

  • –  cariche politiche di qualsiasi tipologia
  • –  azioni contrarie agli scopi e finalità del presente statuto. I Soci Contradioli si dividono in:
  • –  Ordinari (in regola con il versamento annuale della quota)
  • –  Onorari (su delibera dell’Assemblea il titolo di Contradaiolo Onorario viene conferito acoloro che abbiamo particolarmente benemeritato nei confronti della Contrada. Il Socio Onorario non è soggetto al versamento annuale della quota. Tale nomina non è soggetta a scadenza, fatte salve le incompatibilità sopraggiunte e/o recessi).

    ART. 9 – PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI STORICHE

    Per la partecipazione a tutte le manifestazioni storiche ufficiali della Contesa del Secchio, la Contrada è soggetta allo Statuto ed ai regolamenti dell’Ente Contesa ed è obbligata alla partecipazione attiva come da deliberazione di cui a gli organi dell’art. 9.1, mentre sulle restanti attività di contrada di cui all’art. 1 l’organizzazione si intende autonoma.

    ART. 9.1 – RAPPORTI con ORGANO CENTRALE: ENTE CONTESA

    Il Presidente ed il Priore, partecipano di diritto e di dovere, in rappresentanza della Contrada, nei seguenti organi istituiti presso l’Ente Contesa:

    • –  Assemblea dei Soci Promotori
    • –  Consulta della Contesa
      rispettandone i regolamenti e decisioni per il corretto svolgimento ed organizzazione di tutte le manifestazioni storiche della Contesa del Secchio, delle sue componenti e di eventuali eventi straordinari deliberati.
      Nei seguenti casi la Contrada sarà sottoposta a Commissarimento immediato da parte dell’Ente Contesa:
  • –  mancata partecipazione alle manifestazioni storiche ed eventi straordinari deliberati, qualora non autorizzata dall’Assemblea dei Soci Promotori dell’Ente Contesa;
  • –  modifiche statutarie non avallate dall’Assemblea dei Soci Promotori dell’Ente Contesa;
  • –  azioni contrarie agli scopi e finalità delle manifestazioni storiche;
  • –  deliberazioni straordinarie o contrarie del Consiglio Esecutivo di Contrada a quanto

deliberato in seno agli organi di cui all’art. 9.1.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

La Contrada a durata illimitata. In caso di impossibilità a continuare l’attività 3/4 dei soci contradaioli possono chiedere l’affidamento all’Ente Contesa, che, a suo insindacabile giudizio, prenderà direttamente la direzione della Contrada sino a nuova costituzione degli organi direttivi. L’Assemblea dei Soci Contradaioli dichiara con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci contradaioli lo scioglimento dell’Associazione quando lo scopo è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge. Nomina quindi uno o più liquidatori, di cui uno indicato dall’Ente Contesa ed uno facoltativamente dall’Amministrazione Comunale, i quali preserveranno in ogni caso i beni necessari ed indispensabili allo svolgimento delle manifestazioni storiche.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rimanda al Codice Civile, allo Statuto ed ai relativi regolamenti sulla partecipazione delle manifestazioni storiche dell’Ente Contesa.

ART. 10.1 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte dal Presidente, dai Consiglieri, dal Consiglio Esecutivo di Contrada, dall’Assemblea dei Soci Contradaioli. Le modifiche non possono comunque essere contrarie alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 9.1, devono essere portate a conoscenza preventivamente dell’Assemblea dei Soci Promotori dell’Ente Contesa. Sono assunte dall’Assemblea dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 11 – NORMA TRANSITORIA

A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche presente Statuto, rimarranno in carica per successivo triennio i soggetti già eletti costituenti il Consiglio Esecutivo di Contrada; qualora alcuni di essi non confermeranno la carica alla prima Assemblea utile, si provvederà con successiva Assemblea all’elezione degli organi mancanti secondo Statuto.

Il Notaio Il Presidente dott. Antonio Moretti sig.ra Patrizia Lottini

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