- ART. 1: DEFINIZIONE, SEDE E SCOPI
E’ costituita in Sant’Elpidio a Mare, perpetuazione di antiche tradizioni, fra quanti intendono aiutare volontariamente e gratuitamente a livello locale, provinciale, regionale o nazionale persone o popolazioni bisognose, una “Associazione di volontariato” costituita ai sensi della Legge n. 266/1991 e smi, godendo di struttura democratica con i benefici di cui all’art. 8 della citata legge, denominata “DELEGAZIONE SANTA CROCE”, compresi i suoi predicati acquisiti e futuri. Il suo stemma di colore verde/nero, con aquila reale marrone. il Essa ha sede in Sant’Elpidio a Mare in piazza Matteotti, 2 di Sant’elpidio a Mare ed opera fattivamente in loc. Bivio Cascinare . La Delegazione Santa Croce è una libera associazione di persone senza distinzione di sesso, ceto o razza. Coincide giuridicamente con la Delegazione Santa Croce facente parte della Contesa del Secchio. Suoi scopi sono la partecipazione alle rievocazioni storiche della “Contesa del Secchio”, “Città Medioevo”, “La Festa e li Jochi” e le iniziative deliberate dagli organi di cui all’art. 9, nonché l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini ed a promuovere l’immagine della città di Sant’Elpidio a Mare, della cultura e dell’arte. L’associazione “SANTA CROCE” si propone altresì di svolgere attività di promozione sociale. La Delegazione non ha finalità politiche o lucrative. L’associazione si propone inoltre di svolgere qualsiasi attività di ordine ricreativo culturale per migliorare la qualità della vita nella zona stessa che rappresenta territorialmente. Pertanto potrà all’uopo organizzare feste, convegni, mostre di arti varie ed organizzare per gli associati ed amici di quest’ultimi: cene, serate danzanti, galà o spettacoli vari, il tutto senza scopo di lucro. L’associazione potrà inoltre munirsi, se lo vorrà, di un foglio informativo o notiziario o bollettino della vita associativa. L’associazione inoltre, potrà curare corsi, scuole di vario genere ad esempio di ballo e di arti varie.
L’associazione è “Associazione di Volontariato” costituita ai sensi della Legge 266/1991 e smi e pertanto gli associati non riceveranno dall’associazione per l’opera svolta, alcun compenso; essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei proprio aderenti, le cariche sono gratuite e l’associazione si avvale di una struttura democratica.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- ART. 2 – ORGANI DELLA DELEGAZIONE FORANEA
Gli organi direttivi della Delegazione sono:
Assemblea dei Soci – Presidente – Consiglio Esecutivo – Delegato Foraneo .
Anche ai sensi della normativa di cui alla legge 266/1991 e smi ogni membro degli organi dell’associazione non avrà diritto per l’attività svolta ad alcun compenso poiché trattasi di associazione di mero volontariato.
- ART. 3 – ASSEMBLEA DEI SOCI DI DELEGAZIONE
E’ il massimo organo della Delegazione ed è composta dai soci come individuati al successivo art. 4 . E’ regolarmente costituita con la presenza di almeno 25 soci a cui si aggiungono, un rappresentante di diritto dell’Amministrazione Comunale ed un rappresentante di diritto dell’Ente Contesa. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo annuale dei soci, il presidente convoca l’assemblea (nei termini e procedure previste da statuto) ulteriori due volte, in difetto del numero di n. 25 soci alla terza assemblea utile procede regolarmente.
Qualora il difetto del numero minimo si riferisca all’assemblea per l’elezione del Consiglio Esecutivo la procedura dovrà essere ultimata comunque entro e non oltre il 15 marzo dell’anno in corso.
L’assemblea si riunisce di norma ogni tre anni entro il 30 gennaio per l’elezione diretta dei componenti del Consiglio Esecutivo, ed ogni anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
In caso eccezionale è convocata dal Presidente mediante richiesta di almeno 2/3 dei soci, o dal Delegato Foraneo o da tutti i membri del Consiglio Esecutivo (Presidente escluso).
L’Assemblea dei soci è convocata mediante avviso pubblico da affiggere nelle bacheche di delegazione e facoltativamente con l’utilizzo di altri mezzi informativi ritenuti idonei, e contenente l’ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data di convocazione stabilita.
L’assemblea potrà riunirsi sia in sede straordinaria ossia per le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 11, o per questioni di straordinaria importanza e rilevanza, come per il commissariamento dell’associazione stessa, sia in sede ordinaria per ogni altra questione.
L’assemblea dovrà essere convocata sia di prima che di seconda convocazione.
La convocazione dell’assemblea spetta al Presidente dell’associazione, al Delegato Foraneo o ad almeno 3/4 dei membri del Consiglio Esecutivo o su richiesta di almeno 3/4 dei soci.
Per la validità di tutte le assemblee dovrà essere rispettata la seguente normativa:
per tutte le assemblee di prima convocazione o straordinarie e ordinarie occorrerà il quorum costitutivo di almeno la metà degli aventi diritto al voto e la delibera andrà presa con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto; per tutte le assemblee ordinarie o straordinarie di seconda convocazione, come quorum costitutivo occorrerà la presenza di almeno 5/10 degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti, fatta eccezione l’assemblea straordinaria per la modifica statutaria cui si rimanda all’art. 11 del presente statuto. All’assemblea è ammessa delega scritta, quest’ultima potrà essere data solo ad altra persona avente diritto al voto; ogni avente diritto al voto non potrà avere più di 1 delega.
- ART. 4 – REQUISITI E QUALIFICA DI SOCIO
E’ socio di diritto qualsiasi cittadino italiano, senza distinzione di ceto, credo religioso, politico, che abbia compiuto la maggiore età, che sia nato o residente nel territorio perimetrale della Delegazione come indicato nel Decreto istitutivo della Delegazione rilasciato dall’Ente Contesa, ed eventuali sue modificazioni ad esclusiva firma del presidente dell’Ente Contesa. Anche ai sensi della normativa di cui alla legge 266/1991e smi a nessun socio potrà essere attribuito alcun compenso per l’opera svolta per conto dell’associazione in quanto trattasi di associazione di volontariato.
E’ altresì socio colui il quale, pur non avendo i requisiti territoriali necessari, condivida gli scopi socio-culturali, educativi e ricreativi della Delegazione stessa e che non abbia militato in altre delegazioni/contrade nei 5 anni precedenti. E’ socio onorario colui che ne è stato insignito dall’Assemblea dei soci ed abbia benemeritato nei confronti di questa. Tutti i soci sopra individuati dovranno provvedere al tesseramento annuale ed essere in regola con il versamento della quota per partecipazione ai lavori dell’Assemblea. L’annualità ha validità dal 01.01 al 31.12 di ogni anno solare. Il tesseramento e contestuale versamento della quota associativa annuale, va effettuato entro 15 gg precedenti dalla data fissata per l’Assemblea; il Consiglio Esecutivo comunicherà con ogni mezzo opportuno ed idoneo le modalità operative per il tesseramento e relativo quantum annuale. Alla scadenza fissata per il tesseramento l’elenco e relativa tessera sottoscritta, va consegnata alla Segreteria Generale dell’Ente Contesa che potrà raccogliere nei 15 gg successivi eventuali richieste di tesseramento presso la propria segreteria.
In caso di mancata consegna l’Assemblea è posticipata automaticamente di ulteriori 15 gg, in difetto l’Ente Contesa provvede alla convocazione dell’Assemblea ritirando presso la presidenza di delegazione il tesseramento.
La qualifica di socio si perde con recesso comunicato formalmente alla Presidenza, in caso di mancato versamento e/o rinnovo annuale della tessera associativa; si perde altresì a seguito di azioni contrarie agli scopi e finalità del presente statuto, nonché con la partecipazione ad associazioni che svolgano attività e/o manifestazioni contrarie e/o concorrenti a quelle previste dal presente statuto o deliberate dal Consiglio Esecutivo o dagli organi di cui all’art.9.1
L’associato receduto, o che comunque abbia cessato di far parte dell’associazione, non può ripetere i contributi versati al fondo comune, ne ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Tutti gli associati (siano essi persone fisiche o rappresentanti degli altri soggetti aderenti all’Associazione) regolari hanno diritto al voto in seno all’Assemblea. In caso di candidatura a qualsiasi organo politico la carica di socio si intenderà automaticamente sospesa. Inoltre la carica di socio è incompatibile e decade per:
– cariche politiche di qualsiasi tipologia
– azioni contrarie agli scopi e finalità del presente statuto.
- ART. 5 – PRESIDENTE DI DELEGAZIONE
E’ il legale rappresentante della Delegazione. Egli la dirige e ne coordina ogni attività. Sovraintende al suo buon funzionamento, salvaguardia i materiali di proprietà, cura la sede, tiene i rapporti con l’Ente Contesa e l’Amministrazione Comunale. Egli è membro di diritto e di dovere di:
- – Consulta della Contesa istituita in seno all’Ente Contesa e ne rispetta le deliberazioni ed il regolamento.
- – Assemblea dei Soci Promotori in seno all’Ente Contesa e ne rispetta le deliberazioni ed il regolamento.E’ incompatibile con qualsiasi carica all’interno dell’Ente Contesa. Egli decade:
- – per recesso (dimissioni)
- – per invalidità psico-fisica impedente l’assolvimento del mandato
- – per voto di sfiducia di almeno 3/4 dell’Assemblea dei Soci di DelegazioneIn caso di sua assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.
- ART.6 – IL CONSIGLIO ESECUTIVO DI DELEGAZIONE
E’ eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica 3 anni. La sua elezione deve avvenire entro e non oltre il 30 gennaio.
E’ composto dai seguenti “Consiglieri di Diritto”:
- – PRESIDENTE
- – VICE PRESIDENTE
- – DELEGATO FORANEO
- – SEGRETARIO/CONTABILE
- – MEMBRO NOMINATO dall’ENTE CONTESAed eventualmente dei “CONSIGLIERI RESPONSABILI” di ogni settore/attività specifica di Delegazione, che saranno nominati formalmente e direttamente dal Presidente.
Il Consiglio si riunisce almeno 6 volte all’anno, è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta scritta di 3/4 dei componenti. La convocazione è informale e deve contenere l’ordine del giorno e deve essere trasmessa almeno 5 giorni prima dalla data fissata con i mezzi ritenuti più idonei; la seduta è comunque valida se partecipano da almeno 2/3 dei componenti di diritto. (Nel conteggio del quorum, sia per la convocazione che per la partecipazione sono esclusi i “Consiglieri Responsabili”).Le delibere vengono prese da tutti i componenti di “diritto” e “responsabili”, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi nella seduta ne fa le veci.
In caso di decadenza non congiunta, di uno o più “consiglieri di diritto” (sono esclusi i Consiglieri Responsabili), l’Assemblea elegge nel suo seno il/i Socio ritenuto/i idoneo/i a ricoprire l’/gli
incarico/chi. Il Consiglio decade a seguito di dimissioni congiunte di almeno 3 membri dei “consiglieri di diritto” (sono esclusi i Consiglieri Responsabili). Il Consiglio svolge esclusivamente attività corrente e decide operativamente su di essa, presenta i bilanci preventivo e consuntivo all’Assemblea dei Soci, non ha capacità deliberatoria in materie straordinarie di alcun genere, eventuali deliberazioni in tal senso non produrranno alcun effetto giuridico e comporteranno il commissariamento tempestivo della Delegazione da parte dell’Ente Contesa.
Qualora lo stesso assuma deliberazione straordinarie o contrarie a quanto deliberato in seno agli organi di cui all’art.9.1, le stesse non produrranno alcun effetto giuridico e comporteranno il commissariamento tempestivo della Delegazione da parte dell’Ente Contesa.
- ART. 7 – DELEGATO FORANEO
Il delegato Foraneo di concerto con il Presidente, coordina l’attività della Delegazione, il suo buon funzionamento, cura la sede Dirige e coordina la Delegazione in seno a tutte le manifestazioni storiche di concerto con il Presidente.
Annualmente redige l’inventario del patrimonio della Delegazione, lo comunica all’Assemblea dei Soci in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale e ne da notizia al Collegio Unico dei Revisori dei Conti secondo le disposizioni del successivo art. 10.
Egli è membro di diritto e di dovere di:
- – Consulta della Contesa istituita in seno all’Ente Contesa e ne rispetta le deliberazioni ed ilregolamento.
- – Assemblea dei Soci Promotori in seno all’Ente Contesa e ne rispetta e ne rispetta ledeliberazioni ed il regolamento.
E’ incompatibile con qualsiasi carica all’interno dell’Ente Contesa. Egli decade:
- – per recesso (dimissioni)
- – per invalidità psico-fisica impedente l’assolvimento del mandato
- – per voto di sfiducia di almeno 3/4 dell’Assemblea dei SociIn caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Presidente.
- ART. 8 – PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI STORICHE
Per la partecipazione a tutte le manifestazioni storiche ufficiali della Contesa del Secchio, la Delegazione è soggetta allo Statuto ed ai regolamenti dell’Ente Contesa ed è obbligata alla partecipazione attiva come da deliberazione di cui a gli organi dell’art. 9.1, mentre sulle restanti attività di delegazione di cui all’art. 1 l’organizzazione si intende autonoma.
- ART. 9 – RAPPORTI con ORGANO CENTRALE: ENTE CONTESA
Il Presidente ed il Delegato Foraneo, partecipano di diritto e di dovere, in rappresentanza della Delegazione, nei seguenti organi istituiti presso l’Ente Contesa:
- – Assemblea dei Soci Promotori
- – Consulta della Contesa
rispettandone i regolamenti e decisioni per il corretto svolgimento ed organizzazione di tutte le manifestazioni storiche della Contesa del Secchio, delle sue componenti e di eventuali eventi straordinari deliberati.
Nei seguenti casi la Delegazione sarà sottoposta a Commissarimento immediato da parte dell’Ente Contesa:
- – mancata partecipazione alle manifestazioni storiche ed eventi straordinari deliberati, qualora non autorizzata dall’Assemblea dei Soci Promotori dell’Ente Contesa;
- – modifiche statutarie non avallate dall’Assemblea dei Soci Promotori dell’Ente Contesa;
- – azioni contrarie agli scopi e finalità delle manifestazioni storiche;
- – deliberazioni straordinarie o contrarie del Consiglio Esecutivo di Delegazione a quanto
deliberato in seno agli organi di cui al presente articolo.
- ART. 9.1 – IL COLLEGIO UNICO DEI REVISORI DEI CONTI
E’ istituito dall’Assemblea dei Soci Promotori dell’Ente Contesa il Collegio Unico dei Revisori dei Conti, composto da n. 3 soggetti professionalmente abilitati allo svolgimento delle funzioni di verifica contabile. Esso provvede alla verifica contabile annuale dei bilanci di tutte le componenti della Contesa del Secchio, nonché dell’intero stato patrimoniale mediante verifica dell’inventario dell’intero patrimonio delle componenti. L’Assemblea dei Soci di Delegazione provvede alla consegna del bilancio consuntivo annuale e relativo inventario al Collegio entro e non oltre il 30 dicembre di ogni anno presso la Segreteria Generale dell’Ente Contesa.
- ART. 10 – PATRIMONIO DELLA DELEGAZIONE
Le risorse della Delegazione comprendono:
– Materiali, arredi e pertinenze della sede di Delegazione
– Oblazioni
– Donazioni
– Ricavato dalle manifestazioni
Il patrimonio della Delegazione può essere costituito a beni mobili ed immobili. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Delegazione, si rimanda all’art. 38 del C.C.
Il delegato Foraneo annualmente redige l’inventario dei beni della Delegazione che costituiscono l’intero patrimonio e lo comunica all’Assemblea dei Soci in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale, nonché all’Assemblea dei Soci Promotori per mezzo della Segreteria Generale dell’Ente Contesa entro il 30 dicembre.
- ART. 11 – MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte dal Presidente, dai Consiglieri, dal Consiglio Esecutivo di Delegazione, dall’Assemblea dei Soci. Le modifiche non possono comunque essere contrarie alle disposizioni di cui all’art.9 devono essere portate a conoscenza ed avallate preventivamente dell’Assemblea dei Soci Promotori dell’Ente Contesa. Sono assunte dall’Assemblea dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
La Delegazione ha durata illimitata. In caso di impossibilità a continuare l’attività per deficienza degli organi necessari, l’assemblea delibera l’ affidamento all’Ente Contesa, fino a che non siano state riattivate le cariche, quest’ultimo a suo insindacabile giudizio, prenderà direttamente la direzione della Delegazione ed avrà l’obbligo di ripristinare gli organi direttivi di Delegazione secondo statuto.
Nel caso di deficienza (per morte, recesso o esclusione) di uno degli organi esecutivi di Delegazione, la carica viene assunta dal Presidente di delegazione fino a che l’Assemblea rielegge il nuovo organo,anche in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge 266/1991 e smi in caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto all’Ente Contesa per la costituzione di una nuova Delegazione Foranea Santa Croce, o comunque utilizzando il patrimonio per le attività legate alle manifestazioni storiche.
L’Assemblea dei Soci dichiara con il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti lo scioglimento dell’Associazione quando lo scopo è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge. Nomina inoltre uno o più liquidatori, di cui uno indicato dall’Ente Contesa ed uno facoltativamente dall’Amministrazione Comunale, i quali preserveranno in ogni caso i beni necessari ed indispensabili allo svolgimento delle manifestazioni storiche.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rimanda allo Statuto ed ai relativi regolamenti sulla partecipazione delle manifestazioni storiche dell’Ente Contesa, al Codice Civile.
- ART. 13 – NORMA TRANSITORIA
Il presente Statuto è retto, regolato ed interpretato sulla base della legge italiana.
Ogni controversia nascente dal presente Statuto o ad esso relativa, incluse le controversie relative all’esistenza, alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione, all’inadempimento, sarà devoluta in via esclusiva al giudice competente del Foro di Fermo.
Il presente Statuto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n.131.
Si conviene fin d’ora espressamente che le spese di registrazione saranno interamente poste a carico della parte richiedente.
- Sant’Elpidio a Mare li 5 dicembre 2016